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«Restiamo a casa»: consapevolezza e responsabilità, subito

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È in vigore un nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che allarga la zona protetta che era stata estesa – nella notte dell’8 marzo – a diverse aree del Nord Italia interessate dall’emergenza coronavirus e che aveva fatto scattare il panico e l’esodo in fretta e furia di circa 20 mila italiani fuori dalle zone “blindate”. Come sappiamo, è prevista la sospensione di diverse e diffuse attività.

Dalla Lombardia all’intero Paese

Ciò che era stato stabilito per Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, col nuovo decreto – definito dallo stesso Conte decreto «io sto a casa» – allarga tutte le limitazioni riguardanti gli spostamenti e la chiusura di diverse attività “non essenziali” a tutta l’Italia.

Spostamenti delle persone

Nelle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale si legge che: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale». L’articolo in questione, ribadito su scala nazionale, stabilisce senza mezzi termini che bisogna «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori – e dal territorio nazionale – nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Richiesta per gli spostamenti all’interno del territorio italiano un’adeguata autocertificazione, necessariamente – come l’ha definita lo stesso Conte – «veritiera».

Le forze di polizia continueranno a mantenere l’ordine pubblico e a svolgere le proprie funzioni ordinarie – controlli e posti di blocco – come già avviene nelle aree protette del Nord Italia. Non sono vietate le passeggiate, o gli spostamenti privati, ma sono fortemente sconsigliati (stando alle indicazioni presenti di comune in comune). Il decreto, in questo senso, non risulta estremamente vincolante ma di fatto estende una “zona arancione” ad alto rischio contagio a tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) «è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante». Resta, tassativo, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena (coloro che sono risultati positivi al virus).

Sospensione degli eventi sportivi

Risultano inoltre «sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati». L’attività consentita, esclusa dal divieto, rimane «l’allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse». sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Per il momento il decreto stabilisce che «resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse».

Sospensione di manifestazioni e di altre attività

Dagli impianti sciistici chiusi alla sospensione di tutte le manifestazioni organizzate. Tutti i luoghi che consentono l’aggregazione di molte persone devono essere chiusi. Si legge nel decreto che sono sospesi «gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati».

Per quanto riguarda scuole e università

Come già stabilito da precedenti e recenti decreti «sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (fino al 3 aprile 2020) nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie».

Luoghi di culto, bar e ristorazione

Per quanto riguarda i luoghi di culto, l’apertura «è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone». Sono sospese anche le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri; chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La sanzione per eventuali mancati ottemperamenti agli obblighi stabiliti dal decreto è la sospensione dell’attività.

Inutili le corse ai supermercati

Non chiude nessun supermercato. Inutili (e assolutamente controproducenti!) le corse e l’accaparramento. Il decreto stabilisce infatti che «sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente – quella dedicata a bar e ristorazione – a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico». Si stabilisce però che «nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati». La chiusura non si riferisce quindi – oltre a farmacie e parafarmacie – ai punti vendita di generi alimentari.

Italia in “sospensione”: Responsabilità, adesso

In generale, la prescrizione è chiara, ogni sospensione è necessaria. L’emergenza che potrebbe mandare in tilt il sistema sanitario italiano richiede che sull’intero territorio nazionale sia vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Oltre a mantenere tutte le misure di prevenzione, da settimane diffuse attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa, gli Italiani sono tenuti a un comportamento di grande responsabilità, nella salvaguardia della propria salute, di quella dei propri cari ma, soprattutto, di quella delle fasce più esposte della popolazione, neonati e anziani. L’Italia «resta a casa», per il bene di tutti.

«Restiamo a casa»: consapevolezza e responsabilità, subito ultima modifica: 2020-03-10T09:49:07+01:00 da Daniele Monteleone

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